Art. 5.
(Categorie del personale militare).

      1. Ai fini della rappresentanza militare il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

          a) categoria «A»: ufficiali in servizio permanente;

          b) categoria «B»: ruolo dei marescialli e gradi equipollenti;

          c) categoria «C»: ruolo dei sergenti e gradi equipollenti;

          d) categoria «D»: volontari in servizio permanente;

          e) categoria «E»: volontari in ferma breve.